Art. 5.
(Cognomi dei coniugi).

      1. L'articolo 143-bis del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 143-bis. - (Cognomi dei coniugi). - I coniugi mantengono ciascuno il proprio cognome, salvo che, all'atto di contrarre il matrimonio, uno o entrambi i coniugi non scelgano di aggiungere al proprio cognome quello dell'altro coniuge, conservandolo durante lo stato vedovile, fino a che il coniuge superstite passi a nuove nozze».

 

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